Quali sono le differenze tra Cila e Scia? Nel panorama normativo italiano, molte attività edilizie e urbanistiche richiedono una serie di adempimenti burocratici volti a garantire il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e ambientali. Due tra le procedure più comuni sono la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). Queste procedure hanno lo scopo di regolamentare le opere edilizie e urbanistiche e sono importanti anche nella dichiarazione dei redditi per ottenere le agevolazioni.
SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività
La SCIA è una procedura semplificata che consente di avviare determinate attività edilizie o produttive senza dover ottenere preventivamente un’autorizzazione. La SCIA è emessa dall’imprenditore o dal professionista, ed è una dichiarazione con la quale si attesta che l’attività proposta rispetta le norme e i regolamenti in vigore. Tuttavia, non tutte le attività possono essere avviate tramite SCIA; ciò dipende dal tipo di attività, dalla zona in cui si intende operare e da altre variabili specifiche.
In particolare, la SCIA trova applicazione quando si effettuano interventi sulle parti portanti dell’immobile e, pertanto, riguarda principalmente le seguenti tipologie di operazioni:
- Attività di manutenzione straordinaria coinvolgenti elementi strutturali dell’edificio;
- Interventi di recupero e conservazione delle parti portanti dell’edificio;
- Ristrutturazioni edilizie che non necessitano dell’ottenimento del permesso di costruire.
CILA: Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
La CILA, invece, è un adempimento richiesto per avviare lavori edilizi di modesta entità, come ad esempio piccole opere di manutenzione, ristrutturazione interna o esterna e altre attività similari. A differenza della SCIA, la CILA richiede l’asseverazione da parte di un professionista abilitato (solitamente un architetto o un ingegnere) che verifica la corrispondenza tra quanto dichiarato e la realtà dei lavori.
D’altro canto, i lavori contemplati dalla CILA sono relativi alla manutenzione di tipo ordinario e straordinario che non influisce sulle componenti strutturali dell’edificio, non impatta sul cambio di destinazione d’uso dell’unità e non richiede il rilascio del permesso di costruzione.
In particolare, le categorie di interventi comprendono:
- Manutenzione straordinaria di natura “leggera”;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Restauro e risanamento conservativo di tipo “minore”;
- Interventi edilizi che non rientrano nell’ambito dell’edilizia libera, SCIA o permesso di costruire;
- Rinnovo o sostituzione di parti dell’edificio;
- Installazione o integrazione di servizi tecnologici e igienico-sanitari.
Infine, nel caso di unione o divisione tra SCIA e CILA, viene richiesta quest’ultima, sempre che tale suddivisione o unione delle unità immobiliari non comporti alterazioni nella volumetria complessiva degli edifici o un cambio nella destinazione d’uso originaria.
SCIA e CILA differenze chiave
Una delle principali differenze tra SCIA e CILA è la tipologia di attività che possono coprire. La SCIA riguarda attività più ampie e variegate, mentre la CILA è specifica per lavori di minore entità. Inoltre, mentre la SCIA può essere presentata direttamente dall’imprenditore o dal professionista, la CILA richiede l’intervento di un professionista abilitato per l’asseverazione.
Entrambe le procedure richiedono l’indicazione di informazioni specifiche. Nella SCIA, solitamente si devono fornire i dati del richiedente, la descrizione dettagliata dell’attività da avviare, le caratteristiche del sito in cui verrà svolta l’attività, il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, e altre informazioni pertinenti.
Nella CILA, oltre ai dati del richiedente e alla descrizione dei lavori da avviare, si deve allegare l’asseverazione da parte di un professionista abilitato, il quale attesta la conformità del progetto alle norme tecniche e urbanistiche. Questo aspetto rende la CILA più accurata in termini di controllo delle attività edilizie.
Importanza nella Dichiarazione dei Redditi
Le procedure di SCIA e CILA possono influire sulla dichiarazione dei redditi in vari modi. In primo luogo, i costi sostenuti per tali attività possono essere dedotti come spese di investimento nell’ambito delle imposte sul reddito. Questi costi includono sia quelli direttamente legati ai lavori che le spese sostenute per adempiere alle procedure di SCIA e CILA.
Inoltre, è importante tenere traccia di queste procedure poiché, nel caso in cui si vogliano cedere o locare immobili oggetto di interventi edilizi, sarà necessario dimostrare la conformità degli stessi alle norme tramite apposite certificazioni, tra cui la SCIA o la CILA. La mancanza di queste certificazioni potrebbe comportare problematiche legali e sanzioni.
Cila e Scia: differenze di costi
I requisiti finanziari per ottenere le necessarie approvazioni e formalità edilizie precedentemente esaminate non sono prive di oneri economici. I costi associati a CILA e SCIA possono essere modulati da seguenti aspetti:
- Complessità dell’intervento previsto;
- Tipologia e dimensioni dell’edificio coinvolto;
- Tariffe stabiliti dall’Ente Comunale o dall’Ente Provinciale competente.
Oltre a tali determinanti, è importante considerare anche i costi legati al professionista qualificato incaricato, come un geometra, un architetto, un ingegnere o un perito industriale, che sarà responsabile della stesura dei documenti necessari.
Rivolgendoci all’aspetto economico, quale sarebbe l’ammontare delle spese per CILA e SCIA? Il costo medio della CILA tende a oscillare intorno ai 500€, mentre la SCIA presenta un importo approssimativo di circa 700€. Infine, tra le pratiche edilizie, il permesso di costruire rappresenta l’opzione più dispendiosa, con una cifra che potrebbe raggiungere anche i 1.500€.
In conclusione, la SCIA e la CILA rappresentano due procedure cruciali nel panorama delle attività edilizie e urbanistiche italiane. La SCIA offre un metodo semplificato per avviare diverse tipologie di attività, mentre la CILA è specifica per i lavori di minore entità e richiede l’asseverazione di un professionista abilitato. Entrambe le procedure sono importanti anche nella dichiarazione dei redditi, influenzando la deducibilità delle spese e la possibilità di dimostrare la conformità delle attività edilizie. Sempre più, è necessario avere una solida comprensione di queste procedure al fine di evitare possibili complicazioni legali e fiscali.